La patente è il documento necessario per potersi mettere alla guida di un veicolo; ha una durata variabile di 10, 5 o 3 anni a seconda della tipologia del mezzo per la quale viene rilasciata e dell'età della persona che la consegue.
Vi sono violazioni al Codice della Strada per le quali è previsto, come sanzione accessoria, il ritiro di questo documento in aggiunta alla sanzione pecuniaria.
Il ritiro della patente di guida è previsto:
La patente di guida è ritirata dall'agente od organo di Polizia che accerta la violazione; il ritiro del documento viene indicato sul verbale e contestualmente è redatto un permesso di guida per consentire al trasgressore di raggiungere il luogo da lui indicato attraverso la via più breve.
La patente ritirata è inviata, entro i 5 giorni successivi alla contestazione dell'infrazione, all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) competente per luogo.
Per le infrazioni commesse a Lascari l'Ufficio Territoriale preposto è quello di Palermo che si trova in via Archimede n°188.
La patente ritirata solo perché scaduta può essere restituita all'interessato non appena questi abbia adempiuto alle formalità del rinnovo:
Se la patente è stata ritirata per questa ipotesi, l'interessato deve attendere a casa la notifica dell'ordinanza di sospensione nella quale l'Ufficio Territoriale del Governo nella persona del Prefetto stabilisce la durata del provvedimento (che decorre comunque dal giorno del ritiro del documento).
Il periodo di sospensione viene annotato sul documento ed il titolare può richiederne la restituzione solo trascorso detto periodo se è residente nella Provincia di Palermo, alla Prefettura di Palermo, Via Archimede n°188 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00; mentre se è residente in altra provincia attenderà la convocazione della Questura o della stazione dei Carabinieri della sua località di residenza, ai quali l'Ufficio Territorialmente competente l'avrà inoltrato per la restituzione.
Il ritiro della Patente di guida è un atto obbligatorio previsto nel Codice della Strada per alcune infrazioni come sanzione accessoria (cioè in aggiunta alla sanzione pecuniaria) ed è quindi un provvedimento a cui il cittadino non può opporsi.
L'opposizione invece si può fare:
Qualora il ricorso sia accolto sarà archiviato il verbale e restituita la patente nel primo caso, mentre sarà nullo il provvedimento di sospensione nel secondo, se invece il ricorso verrà respinto sarà confermato il verbale e la sospensione sarà applicata nei termini indicati.
Qualora un cittadino sia sorpreso alla guida di un veicolo nonostante gli sia stata precedentemente ritirata la patente, si applicherà una sanzione pecuniaria di € 1.693,00 più la sanzione accessoria della revoca della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Per avere informazioni sulla situazione del procedimento in atto nei propri confronti l'utente può rivolgersi a:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO (PREFETTURA)
Via Archimede, 188 - tel. 091. 338811