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Provincia di Palermo
L’art. 12 del d.l. 21/03/1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, n. 191 , stabilisce che <<chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, cioè alle Questure o ai Commissariati di Pubblica Sicurezza, ovvero ai Comuni, dove questi non esistano, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile , la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che deve essere chiesto all’interessato>>.
Per consentire la verifica da parte delle forze di polizia, le comunicazioni debbono essere tempestive, e quindi avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali; si deve cioè tenere conto del momento della disponibilità dell’immobile.
L’incombenza spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
Sono esentati dall’obbligo, gli esercenti di attività subordinate a licenza di polizia, per cui sussiste già l’obbligo della notifica all’autorità locale di P.S. (alberghi,pensioni ecc.).
Infine è evidente che non debbano essere comunicati i casi di semplice ospitalità nel proprio alloggio, (fatta eccezione per chi ospita uno straniero o apolide), anche se di durata superiore ad un mese.
La comunicazione, alla quale è opportuno allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del cessionario, che può essere effettuata anche per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, deve avvenire mediante apposito modulo in due copie:
Il modello da utilizzare, per la comunicazione, è scaricabile da questo sito.
Comune di Lascari - Modello di cessione fabbricato
Per poter ricevere un immobile in proprietà o godimento esclusivo, il cessionario deve essere in grado di esibire al cedente, un documento di identità per la compilazione del modulo. La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l’esame del documento: non sono ammesse altre modalità, neppure la eventuale conoscenza personale.
La mancata comunicazione comporta la violazione punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.549,00,più eventuali spese di notifica.
La procedura è quella stabilità dalla legge 689/81: il trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica, può effettuare il pagamento in misura ridotta di € 206,00 (doppio del minimo), più le spese di notifica, alla tesoreria comunale, tramite il c.c.p. n°19395904, intestato a: Comune di Lascari – Servizio Tesoreria - Comando P.M.. Se non si avvale di questa facoltà, l’organo accertatore invia il rapporto al Sindaco che infligge la sanzione mediante ordinanza ingiunzione. Se il trasgressore riterrà di presentare ricorso al Sindaco, questi analizzando gli atti, emetterà provvedimento, secondo i casi, di pagamento o archiviazione.
Diverso invece è il caso di cui all’art. 7 del t.u. 286/98, il quale prevede in che <<chiunque a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza>>.
La comunicazione va data, mediante redazione di apposito modulo, sempre entro 48 ore all’autorità locale di P.S. il cui Ufficio a Lascari è ubicato presso il locale corpo di Polizia Municipale sito in Via S. Chiaramonte n°7/9.
L’ eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dal già citato art. 7, comma 2 bis del T.U. 286/98, che contiene le sanzioni da applicare per l’omessa comunicazione (da € 160,00 a € 1100,00 pagamento in misura ridotta € 320,00), e prevede in questo caso la devoluzione dei proventi allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione tributi, mentre l’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto.