(... Per la produzione primaria dei mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura subiscono soltanto un trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale o insilamento.
Le attivita' di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attivita' associate alla produzione primaria di mangimi e quindi soggette al rispetto dei requisiti dell'allegato I al regolamento.
Nel momento in cui tali prodotti vengono consegnati a un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono essere piu' considerati prodotti primari e pertanto devono rispettare i requisiti dell'allegato II al regolamento. ...) |